Art. 1 Costituzione
È costituita dai sottoscritti Soci Fondatori, in Roma, in data 19 Gennaio 2008, la "ASSOCIAZIONE ITALIANA dei Clinical Monitors (C.M.)” denominata ASSOMONITOR.
Art. 2 Durata e sede dell’Associazione
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
La sede legale dell'Associazione è a Roma, quella operativa è presso la residenza del
Presidente nazionale.
La sede ufficiale di ogni Organo dell'Associazione, se non diversamente stabilito, è presso
la residenza del Presidente dello stesso organo sociale.
Art. 3 Scopi dell’Associazione
Ad essa sono demandati i seguenti compiti:
Art. 4 Carattere dell’Associazione e requisiti dei soci
L'Associazione è apartitica e aconfessionale. L'Associazione non ha scopo di lucro.
L’iscrizione ad Assomonitor è condizionata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
La domanda di iscrizione comporta la integrale accettazione del presente Statuto e l'utilizzo della posta elettronica certificata come strumento di comunicazione interna, nei casi in cui ciò sia previsto espressamente dallo Statuto. I Soci sono tenuti a informare il Consiglio Direttivo di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata.
I soci, come definiti al punto 1 del presente articolo avranno lo status di soci semplici, sono esentati dal pagamento della quota associativa, possono esercitare il diritto di voto ma non possono essere eletti a cariche all’interno dell’Associazione.
I soci, come definiti ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo avranno lo status di soci ordinari, sono obbligati al pagamento della quota associativa, possono esercitare il diritto di voto e possono essere eletti a cariche all’interno dell’Associazione
I firmatari in data 19 Gennaio 2008 dello Statuto in sede di costituzione dell’Associazione godono dello status di Soci Fondatori.
Art. 5 Perdita di Qualifica di socio
L'appartenenza alla Associazione cessa:
La radiazione è deliberata, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione deve essere comunicato all'interessato a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e successivamente ratificato, con la maggioranza prevista dal terzo capoverso dell’art.9, dall'Assemblea ordinaria, cui il radiato può ricorrere, per motivi di legittimità o di merito, entro trenta giorni dalla data in cui gli è stato notificato.
Il ricorso è inoltrato al Presidente del Consiglio Direttivo. Nel corso di tale Assemblea, alla quale può essere presente il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con l'eventuale interessato, ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi per morosità possono essere riammessi all’interno dell’Associazione previo pagamento delle quote annuali non saldate con voto a maggioranza del Consiglio Direttivo.
Art. 6 Organi dell’Associazione
Sono organi della Associazione:
Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere ed i Consiglieri debbono essere iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento dei contributi associativi. Durano in carica due anni e sono tutti rieleggibili, nella stessa carica, per non più di due mandati consecutivi; ovvero, dopo un mandato di sospensione, si può rieleggere la stessa persona.
Tutte le cariche sono onorarie. Agli eletti verranno rimborsate solo le spese sostenute nell'adempimento del mandato ricevuto e preventivamente autorizzate dal Segretario Tesoriere.
Art. 7 Assemblea
L'Assemblea è costituita dagli iscritti alla Associazione aventi diritto di voto. A ciascuno di essi, in regola con il pagamento dei contributi associativi, compete il diritto di voto che può essere esercitarto:
Ogni associato non può rappresentare per delega più di un iscritto.
Art. 8 Convocazioni dell’Assemblea
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione del Consiglio Direttivo in merito all'attività, anche d'ordine non finanziario, svolta da tale organo nell'esercizio precedente.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere inviato almeno trenta giorni prima a tutti gli associati a mezzo e‐mail ordinaria; tale avviso potrà essere reiterato attraverso mail ordinaria o posta elettronica certificata, al fine di verificare che tutti i soci ne abbiamo avuto conoscenza.
In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo ed il termine di cui al precedente capoverso è abbreviato, in ambedue i casi, a quindici giorni.
Sempre in caso di urgenza, l'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio se ne fanno richiesta almeno un terzo degli associati non sospesi dall'esercizio del diritto di voto.
In difetto delle formalità previste dal secondo e terzo capoverso del presente articolo, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti gli associati, non sospesi dall'esercizio del diritto di voto, e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, nell'ipotesi di loro impossibilità, dal più anziano degli associati intervenuti.
Le funzioni di Segretario dell'Assemblea saranno svolte dal Segretario Tesoriere dell'Associazione o da altra persona all'uopo nominata dall'Assemblea.
Art. 9 Compiti dell’Assemblea
E' compito dell'Assemblea:
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti associati, presenti e rappresentati, che formino la maggioranza degli iscritti in regola con il pagamento dei contributi associativi ed in seconda convocazione che dovrà avvenire, entro una settimana, nello stesso luogo, anche ad orario diverso, con qualunque numero di iscritti presenti e rappresentati.
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati con diritto al voto.
Per le deliberazioni concernenti le materie di cui ai paragrafi "e" ed "f" del presente Articolo, è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti iscritti che rappresentino la maggioranza degli associati in regola con il pagamento dei contributi.
L'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo deve essere fatta a scrutinio segreto, se richiesto dalla maggioranza degli intervenuti non sospesi dall'esercizio del diritto di voto.
Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.
Art. 10 Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: Presidente, Vice Presidente, Segretario Tesoriere e due Consiglieri che sono eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno due volte l'anno.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e‐mail, ordinaria, comprensiva dell’OdG, almeno 7 giorni prima dello svolgimento del Consiglio Direttivo; tale convocazione potrà essere reiterata attraverso mail ordinaria o posta elettronica certificata al fine di verificare che tutti i Consiglieri ne abbiano avuto conoscenza.
In caso di urgenza, su iniziativa del Presidente, il Consiglio può essere convocato anche senza la predetta formalità, con i mezzi più idonei in relazione alle circostanze, ma in tal caso è validamente convocato se, tra membri effettivi del Consiglio e membri supplenti, si raggiunge il numero di 5 unità, Presidente compreso. Il Vicepresidente e i Consiglieri convocati dal Presidente dovranno dare riscontro del ricevimento della comunicazione attraverso risposta esplicita con mail ordinaria o semplice conferma di lettura o sms di conferma..
Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è l'organo direttivo permanente dell'Associazione e ad esso sono conferiti tutti i poteri ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva esclusivamente all'Assemblea. In particolare, e senza che la seguente elencazione abbia carattere tassativo, il Consiglio può:
presento Statuto;
Il Consiglio Direttivo è presieduto del Presidente e, in caso di sua assenza o di suo
impedimento, dal Vice Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza
dei suoi membri e le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza dei presenti.
I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Presidente e portati a conoscenza degli associati entro 2 mesi dalla riunione.
Qualora venga a mancare un Consigliere, esso verrà sostituito, con delibera del Consiglio,
dal primo candidato che abbia riportato il maggior numero di voti tra i non eletti all'ultima
Assemblea.
Art. 12 Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti anche d'ordine processuale e ha il compito di eseguire i deliberati del Consiglio.
Nel caso venga a mancare prima della decadenza del mandato, le sue funzioni vengono esercitate ad interim dal Vice Presidente, il quale, entro quindici giorni, dovrà convocare il Consiglio per la nomina del nuovo Presidente.
Il Vice Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione nell'ipotesi di assenza e di impedimento del Presidente o quando sia da lui delegato.
Il Consiglio Direttivo può con propria deliberazione delegare il compimento di atti determinati ad alcuno dei suoi componenti anche diverso dal Presidente e dal Vice Presidente.
Art. 13 Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, riceve od effettua i pagamenti che la interessano, provvede alla custodia del beni o dei valori dell'Associazione ed alla tenuta dei documenti che riflettono l'Associazione.
Il Segretario Tesoriere può essere affiancato nel compito affidato da un socio nominato dal Consiglio Direttivo
Art. 14 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri, eletti dall'Assemblea, e, nel proprio ambito, nomina il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione.
Il Collegio dei Probiviri rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 15 Patrimonio dell’Associazione
a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: contributi annuali degli associati;
b) lasciti, donazioni o altri proventi accettati dal Consiglio;
c) ricavato dell’organizzazione di eventi con finalità di informazione o formazione che rientrino nelle finalità dell’Associazione.
I contributi annuali dell'Associazione debbono essere versati dagli iscritti entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Oltre questo termine il Socio sarà considerato moroso ma non decadrà dalla qualifica fino al 31 dicembre dell'anno in corso , salvo successivo limite fissato dal Consiglio Direttivo; .
Art. 16 Bilancio e utili
L'esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente ed il Tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all’Assemblea dei soci.
Art. 17 Scioglimento
In caso di scioglimento, l'Assemblea, con la maggioranza prevista dal quarto capoverso dell'art.9 e della Norma transitoria di cui all’ultimo capoverso del presente Articolo, delibera sulla destinazione del patrimonio netto esistente, nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri ed i compensi.
Su tale destinazione hanno diritto di prelazione i crediti vantati verso l’Associazione dai Soci Fondatori.
Transitoriamente, fino al 19 Gennaio 2018, lo scioglimento dell’Associazione può essere determinato solo se è raggiunta anche la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori ancora associati.
Art. 18 Norma residuale
Il presente Statuto entra in vigore dalla data di costituzione dell'Associazione.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed agli ordinamenti vigenti e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.