1. Il Clinical Monitor aderente ad Assomonitor deve rispondere ai requisiti descritti all’art. 4 dello statuto di Assomonitor. Deve svolgere la sua attività in osservanza delle norme di Buona Pratica Clinica (Decreto Ministeriale del 15 luglio 1997) e deve salvaguardare la riservatezza delle informazioni ogni qual volta acceda a dati riservati nello svolgimento della sua attività di monitoraggio delle sperimentazioni cliniche, in conformità alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) ed alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali - 24 luglio 2008
G.U. n. 190 del 14 agosto 2008).
2. Il Clinical Monitor è a conoscenza dei principi e dei procedimenti che si applicano allo sviluppo dei medicinali e alla ricerca clinica. Il Clinical Monitor deve anche essere a conoscenza della legislazione comunitaria e nazionale e delle linee guida che si applicano alla realizzazione delle sperimentazioni cliniche e al rilascio di autorizzazioni alla commercializzazione.
3. Ogni Clinical Monitor aderente ad Assomonitor si impegna al rispetto del Codice Deontologico.
4. Il Clinical Monitor aderente ad Assomonitor è identificato, all'interno dell'Associazione, tramite un codice di iscrizione.