Approvato dall’Assemblea Fondativa del 19 gennaio 2008 a Roma.
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti i Clinical Monitors (C.M.) soci di Assomonitor. Il Clinical Monitor associato ad Assomonitor è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2.
L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professionalità di C.M. e della qualità di Socio son puniti come da Statuto.
Art. 3.
Il socio di Assomonitor rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati dalla propria Associazione a tutela della categoria.
Nei casi in cui, nell'esplicare la sua professione, si trova per qualunque ragione in una situazione di
conflitto di interessi, deve darne comunicazione ai soggetti interessati e, se il conflitto non può essere
rimosso, deve astenersi dal compiere l'atto o gli atti professionali.
Art. 4.
Il C.M. socio di Assomonitor è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l'aggiornamento delle sue conoscenze, impegnandosi a tenere aggiornato il proprio curriculum vitae, depositato presso Assomonitor, del quale autocertifica l’autenticità, assumendosene la responsabilità.
Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare i medici a sviluppare giudizi, opinioni e scelte con cognizione di causa in relazione alle sperimentazioni di cui si occupano.
Art. 5.
Nelle circostanze in cui il C.M. socio di Assomonitor rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento ed i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano con l'esercizio delle sue competenze.
Art. 6.
Il C.M. socio di Assomonitor non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.
In ogni situazione lavorativa, il C.M. socio di Assomonitor si ispira al rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione gerarchica in ambito lavorativo e la natura del suo rapporto di lavoro.
Art. 7.
Il C.M. socio di Assomonitor deve fondare i risultati della sua attività professionale su documentazioni o reperti di sua diretta conoscenza, riportandone i risultati fedelmente e con obiettività, illustrando, ove sia il caso, le ipotesi interpretative alternative.
Art. 8.
Il C.M. socio di Assomonitor è tenuto a mantenere il segreto professionale e si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione della sua professione, a meno che non sussista il consenso validamente prestato dal cliente.
Il segreto professionale va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note
scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cliente.
Art. 9.
Il C.M. socio di Assomonitor può derogare al segreto professionale solo quando venga a conoscenza di fatti o situazioni che, per legge o atti dell'Autorità, debbano essere denunziati.
Art. 10.
Il C.M. socio di Assomonitor, che riveste cariche pubbliche, deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale.
Parimenti si ispirerà a criteri di imparzialità ed obiettività qualora sia chiamato ad esprimere giudizi o
valutazioni comparative che riguardino i terzi.
RAPPORTI CON LE CONTROPARTI (CROs, MEDICI, AUTORITA’).
Art. 11.
Il C.M. socio di Assomonitor ispira i suoi rapporti con le controparti a criteri di lealtà, di professionalità e di rispetto del presente codice deontologico.
Non può derogare a tali criteri neppure per disposizioni del superiore gerarchico.
Nel caso in cui le sue prestazioni professionali si presentino tali da durare nel tempo, dovrà convenire
con la controparte committente, ove possibile, la durata del rapporto.
Art. 12.
Il C.M. socio di Assomonitor, nello svolgimento della sua attività, persegue l'interesse delle controparti e mette a sua disposizione con lealtà, e diligenza le proprie competenze professionali.
Rifiuta di utilizzare il rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali.
Art. 13.
Il C.M. socio di Assomonitor dovrà, nel fissare il proprio onorario, applicare la tariffa professionale e gli altri atti approvati da Assomonitor.
E' ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari.
Il C.M. socio di Assomonitor potrà pattuire il suo onorario all'inizio della prestazione: in tale caso non potrà avanzare richieste maggiori alla controparte committente.
Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all'esito dell'intervento professionale o ai vantaggi
che ne trarrà la controparte.
Art. 14.
Il C.M. socio di Assomonitor non accetta incarichi professionali che lo pongano in condizioni di conflitto di interessi con la controparte, neppure se quest'ultima sia informatA del conflitto e dichiari di volere avvalersi ugualmente delle sue prestazioni.
Art. 15.
Il C.M. socio di Assomonitor limita l'esercizio della sua attività professionale alle prestazioni richieste.
Rifiuta di svolgere qualunque attività che sia estranea alla specificità del rapporto professionale concordato.
Art. 16.
Il C.M. socio di Assomonitor può recedere in qualunque momento dal rapporto professionale, a meno che non sia stato diversamente pattuito.
In ogni caso deve compiere o portare a termine gli atti urgenti che risultino immediatamente utili per
l'utente.
Il C.M. socio di Assomonitor deve recedere dal rapporto professionale quando insorga un conflitto di interessi con la controparte o quando insorga una qualunque causa di incompatibilità.
Anche in tale caso è tenuto a compiere gli atti urgenti che si rendano necessari per non danneggiare la controparte.
Art. 17.
In qualunque tipo di rapporto professionale, il C.M. socio di Assomonitor non può pretendere compenso o utilità, che risulti estranea alla prestazione professionale.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 18.
I rapporti tra i C.M. devono ispirarsi al principio del reciproco rispetto, della comprensione, della
lealtà e della solidarietà.
Il C.M. socio di Assomonitor si impegna a sostenere a vantaggio proprio e dei colleghi l'autonomia e l'indipendenza della professione da ogni influenza o condizionamento e a divulgare le regole del presente codice deontologico.
Art. 19.
Il C.M. socio di Assomonitor favorisce la formazione e l'aggiornamento dei colleghi, con particolare riguardo ai colleghi più giovani.
Egli divulga le proprie conoscenze ed è disponibile a fornire informazioni su qualunque attività, quali
corsi, seminari, etc., che ritenga utili per un adeguato aggiornamento.
Art. 20.
Il C.M. socio di Assomonitor si mostra rispettoso della dignità e della reputazione dei colleghi ed evita di dare nei loro confronti giudizi negativi per quanto attiene alla formazione e alla competenza professionale.
Se i giudizi negativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi, tale comportamento andrà valutato con
particolare severità.
Art. 21.
Se il il C.M. socio di Assomonitor si rende conto che la prestazione a lui domandata richiede particolare competenze o requisiti, ne informa la controparte e si astiene dall'impedirgli di ricorrere ad altro professionista, che possieda le competenze ed i requisiti necessari.
Il C.M. socio di Assomonitor non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi ai quali, sussistendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti.
Art. 22.
Il C.M. socio di Assomonitor è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell’Associazione tutte le volte che ravvisi comportamenti di colleghi e controparti che possano risolversi in danni per terzi o che possano danneggiare il prestigio e il decoro del titolo professionale.